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Beneficiario
Un organismo privato e, solo ai fini del Regolamento del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr), una persona fisica o giuridica, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.

Bosco o foresta
Secondo quanto previsto dall’articolo 3 comma 1 del Decreto legislativo 34 del 2018 "I termini bosco, foresta e selva sono equiparati". Dal comma 3 dello stesso articolo, inoltre, "sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento".

Ai sensi dell'articolo 4 del Decreto legislativo 34 del 2018 "fatto salvo quanto già previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono assimilati a bosco:

a) le formazioni vegetali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione, comprese le sugherete e quelle caratteristiche della macchia mediterranea, riconosciute dalla normativa regionale vigente o individuate dal piano paesaggistico regionale ovvero nell’ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati, ai sensi dell’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, dalle regioni e dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il particolare interesse forestale o per loro specifiche funzioni e caratteristiche e che non risultano già classificate a bosco;

b) i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, di miglioramento della qualità dell’aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, di conservazione della biodiversità, di protezione del paesaggio e dell’ambiente in generale;

c) i nuovi boschi creati, direttamente o tramite monetizzazione, in ottemperanza agli obblighi di intervento compensativo di cui all’articolo 8, commi 3 e 4;

d) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di interventi antropici, di danni da avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa di trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

e) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati;

f) le infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza, anche se di larghezza superiore a 20 metri, che interrompono la continuità del bosco, comprese la viabilità forestale, gli elettrodotti, i gasdotti e gli acquedotti, posti sopra e sotto terra, soggetti a periodici interventi di contenimento della vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a garantire l’efficienza delle opere stesse e che non necessitano di ulteriori atti autorizzativi.  È fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla Legge n. 759 del 18 luglio 1956.

Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati.

Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto legislativo 34 del 2018 "fatto salvo quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, non rientrano nella definizione di bosco:
a) le formazioni di origine artificiale realizzate su terreni agricoli anche a seguito dell’adesione a misure agro-ambientali o nell’ambito degli interventi previsti dalla politica agricola comune dell’Unione europea;
b) l’arboricoltura da legno, di cui all’articolo 3, comma 2, lettera n), le tartufaie coltivate di origine artificiale, i noccioleti e i castagneti da frutto in attualità di coltura o oggetto di ripristino colturale, nonché il bosco ceduo a rotazione rapida di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera k), del Regolamento (UE) n. 1307 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013; c) gli spazi verdi urbani quali i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i vivai, compresi quelli siti in aree non forestali, gli arboreti da seme non costituiti ai sensi del Decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e siti in aree non forestali, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale, gli impianti di frutticoltura e le altre produzioni arboree agricole, le siepi, i filari e i gruppi di piante arboree;
d) le aree soggette a misure e piani di eradicazione in attuazione del Regolamento (UE) n. 1143 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014. Bosco Artificiale misto: soprassuolo artificiale avviato un processo di rinaturalizzazione attraverso l’affermazione di rinnovazione naturale (fonte: “Selvicoltura generale” P. Piussi, Utet).

Bosco artificiale puro
Tutto il soprassuolo, compresa la rinnovazione, introdotto dall’uomo mediante semina o messa a dimora di piantine prodotte in vivaio o ottenute da propagazione vegetativa (barbatelle, micro-propagazione).
(Fonte: “Selvicoltura generale” P. Piussi, Utet).

Bosco coetaneo
Soprassuolo caratterizzato dalla presenza di alberi che hanno la stessa età o che, più frequentemente, sono nati a breve distanza di tempo, così che le condizioni in cui essi sono cresciuti, in particolare per quanto riguarda la concorrenza, si possono considerare uniformi (fonte: “Selvicoltura generale” P. Piussi, Utet). 

Bosco disetaneo
Soprassuolo vegetale in cui sono rappresentate, in teoria, tutte le età comprese fino a quelle dell’albero più vecchio, con un numero di individui progressivamente decrescente al crescere dell’età (fonte: “Selvicoltura generale” P. Piussi, Utet). 

Bosco naturale
Tutto il soprassuolo in oggetto, compresa la rinnovazione, derivante da disseminazione naturale o da ceppaie preesistenti (fonte: “Selvicoltura generale” P. Piussi, Utet).