Condizionalità ex-ante

La Commissione Europea, attraverso l’introduzione della condizionalità ex ante, intende garantire condizioni di carattere normativo, amministrativo e organizzativo omogenee nei vari Stati membri per raggiungere degli obiettivi della politica di sviluppo rurale.

L’obiettivo del principio è il trasferimento e la gestione delle risorse messe a disposizione dal bilancio comunitario ad uno Stato membro previa valutazione (ex ante) della presenza di alcuni requisiti e adempimenti.

Sono previsti tre diversi livelli di condizionalità da rispettare:

  • "macroeconomiche" (articolo 21 del Regolamento n. 1303 del 2013), finalizzate al rispetto del patto di stabilità e che possono comportare, da parte della Commissione, la richiesta di revisione del Contratto di partnership o dei programmi, ma anche la sospensione dei pagamenti nel caso vengano ravvisate inadempienze da parte dello Stato membro;
     
  • "generali" (Allegato IV del Regolamento n. 1303 del 2013 e articolo 10 del Regolamento n. 1305 del 2013), finalizzate ad assicurare il rispetto di alcuni principi comuni dell'Unione europea e/o della programmazione comunitaria (antidiscriminazione, parità di genere, disabilità, rispetto normativa su appalti pubblici, su aiuti di stato, valutazione di impatto ambientale, sistemi statistici e di monitoraggio);
     
  • "tematiche" collegate alle priorità strategiche del Feasr (Allegato IV del Regolamento n. 1305 del 2013), finalizzate ad assicurare il rispetto di alcuni elementi strettamente collegati al raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo rurale e/o all'operatività di alcune misure specifiche.

Le norme di riferimento sono:

Regolamento UE n. 1303 del 2013
Regolamento sullo Sviluppo rurale n. 1305 del 2013.