Riceviamo e pubblichiamo la precisazione a cura del responsabile della Sottomisura 7.2B
A seguito di alcune richieste pervenute dalle Amministrazioni beneficiarie in merito all’aliquota IVA da applicare all’importo delle spese materiali per i lavori finanziati dalla Misura 7.2.B, si riporta quanto segue.
Gli interventi di cui alla Misura 7.2 riguardano la manutenzione straordinaria di strade comunali, seppure extraurbane, a servizio di centri abitati e/o produttivi, pertanto possono essere ricondotte ad opere di urbanizzazione.
Dette opere di urbanizzazione (primaria e secondaria) sono riportate al n. 127-quinquies della Tabella A, parte III, allegata al Decreto Presidente della Repubblica n. 633 del 26/10/1972, tra le opere che prevedono l'IVA agevolata al 10%.
Tuttavia secondo quanto precisato nel parere dell’Agenzia delle Entrate n° 229 del 06/04/2021 “con riferimento ai lavori su strade preesistenti, l'amministrazione ha chiarito che i lavori di ammodernamento, sistemazione, pavimentazione di strada, non essendo riconducibili nel concetto di costruzione, che riguarda la realizzazione "ex novo" di un'opera edilizia, rappresentano una semplice miglioria o modifica dell'opera stessa e come tali non rientrano tra gli interventi che possono fruire dell'aliquota IVA ridotta.”
In aggiunta a quanto riportato nel parere n. 229/2021, vi è altresì una precedente risposta dell'AdE all'interpello n. 29 del 07/02/2019, in cui la stessa Amministrazione Finanziaria chiarisce che la l’aliquota IVA ridotta al 10% è relativa alla "costruzione" delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, mentre per la manutenzione si considera la normale aliquota IVA.
Preme infine richiamare quanto riportato nell’interpello n. 80/2024, in cui anche una strada comunale di tipo A, a due corsie per senso di marcia, separate da uno spartitraffico centrale, banchine pavimentate e la presenza di marciapiedi e piste ciclabili ai margini, può essere annoverata tra le opere soggette alla stessa disciplina fiscale di cui sopra.
Alla luce di quanto sopra, si può dedurre che l'aliquota IVA per la fattispecie dei lavori di manutenzione delle strade rurali debba essere assunta pari al 22% e non possa usufruire dell’aliquota IVA agevolata.


