Riceviamo e pubblichiamo le precisazioni sulle modalità di espletamento delle gare d'appalto per le infrastrutture di cui alla Sottomisura 7.2.B, a cura del funzionario responsabile.
Visti i seguenti riferimenti normativi e di bando:
- la scheda di misura 7.2.B e il Reg. UE 1305/2013 descrivono il concetto di “infrastruttura su piccola scala” così come richiamato anche dal Glossario del PSR (Bene immobile costituito da opere, impianti e installazioni permanenti, per il quale sono previsti investimenti ricadenti nell’art. 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 non superiori a 500.000 euro, riferiti alla spesa ammissibile indicata nella domanda di partecipazione al bando);
- il titolo I del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 36/2023 riporta tra i principi generali quello del risultato e quello dell’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
- l’avviso pubblico non fa riferimento alle modalità di avvio delle gare d’appalto, ma esclusivamente all’obbligo di acquisire il Codice Unico di Progetto (CUP) per ogni lotto funzionale collaudabile;
- le disposizioni relative alla suddivisione degli appalti in lotti sono già contenute nell'articolo 58 del d.lgs 36/2023, ai sensi del quale per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Nel bando o nell’avviso di indizione della gara le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell’appalto in lotti, tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese. Come disciplinato dal comma 2 dell’art. 58, nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. Ai sensi dell'articolo 58, comma 3, del d.lgs 36/2023, è in ogni caso vietato l’artificioso accorpamento dei lotti, tuttavia l'articolo 14, comma 6, del d.lgs 36/2023 dispone che un appalto non può essere frazionato per evitare l’applicazione delle norme del Codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino;
- i commi 9 e 10 dell'articolo 14 del d.lgs 36/2023 stabiliscono che per gli appalti suscettibili di affidamento per lotti distinti, debba essere considerato l’importo complessivo stimato della totalità di tali lotti e quando l’importo cumulato dei lotti è superiore o pari alla soglia comunitaria, si applicano all’aggiudicazione di ciascun lotto le norme dettate dal Codice.
Considerato che alla luce di quanto sopra richiamato, appare evidente che con il nuovo codice appalti si voglia aprire alla possibilità di suddividere un appalto in lotti per dare la possibilità di partecipazione alle micro, piccole e medie imprese, purtuttavia sia il nuovo Codice dei Contratti Pubblici che il Consiglio di Stato (Sezione Quinta - sentenza n. 4792/2023), evidenziano il divieto di frazionamenti artificiosi degli appalti allo scopo di utilizzare lo strumento dell’affidamento diretto al posto di quelli maggiormente concorrenziali previsti dalla normativa interna e comunitaria. Tali condotte determinano ovviamente la responsabilità del RUP.
A prescindere dal numero di Domande di Sostegno presentate dal singolo comune, sarà l’Amministrazione stessa a scegliere se avviare una gara unica per tutti i lotti o singole gare per ciascun lotto funzionale collaudabile.
Si precisa infine che, indipendentemente dalla modalità e tipologia di gara di appalto, l’esecuzione delle opere dovrà avvenire per singolo lotto, pertanto tutto il procedimento tecnico- amministrativo di esecuzione del contratto, direzione lavori, contabilità delle opere, stati di avanzamento, stato finale, collaudo, dovranno essere espletati per ogni singolo lotto o domanda di sostegno.