Chi può beneficiare
Possono accedere al finanziamento le forme aggregative, di nuova costituzione o già costituite che intraprendano nuove attività, che presentino un accordo di cooperazione per la realizzazione di un Progetto di Sviluppo e Promozione di Filiere Corte e Mercati Locali (Progetto di Cooperazione):
- le forme di cooperazione tra imprenditori agricoli;
- le Organizzazioni di Produttori (OP);
- le Associazioni di OP;
- le reti di imprese.
Il Raggruppamento che intende candidarsi:
- deve rientrare nella categoria dei soggetti beneficiari sopra indicati;
- deve essere composto da almeno due imprese agricole singole o associate;
- deve avere prevalenza agricola;
- deve essere costituito con atto pubblico o privato;
- deve individuare un’area di interesse di 70 km di raggio all’interno della quale devono essere realizzate tutte le attività previste nel progetto. In ogni caso, all’interno dell’area, deve essere rispettata la distanza di 70 km tra il comune dove l’impresa agricola ha la sede operativa e il comune dove si realizza la trasformazione e la vendita al consumatore finale;
- non può comprendere più di un intermediario tra agricoltore e consumatore.
Ogni progetto di cooperazione:
- deve prevedere obbligatoriamente la realizzazione di vendite collettive in mercati locali;
- deve riguardare solo i prodotti agricoli di cui all’Allegato I del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea, che, anche a seguito di trasformazione, restano all'interno dell’allegato medesimo.
Quali sono gli obiettivi
La sottomisura:
- sostiene lo sviluppo commerciale delle filiere agroalimentari, con particolare riferimento alle produzioni di alto pregio qualitativo, con lo scopo di raggiungere economie di scala non raggiungibili isolatamente, di consolidare le relazioni tra gli operatori di filiera e di ridurre il numero dei soggetti intermediari;
- favorisce i processi di aggregazione delle imprese agricole in strutture dotate di capacità e strumenti gestionali funzionali al miglioramento della organizzazione della produzione e della commercializzazione agroalimentare;
- sostiene lo sviluppo di nuove forme di vendita per avvicinare i produttori di base ai consumatori finali, con risvolti sia in termini sociali (aumento del rapporto di fiducia tra consumatore e produttore) sia in termini ambientali (riduzione movimentazioni, conservazione e trasporto dei prodotti agricoli) per accrescere e consolidare la competitività delle imprese agricole, per sostenere la creazione di sbocchi di mercato dei prodotti di nicchia;
- supporta la creazione e il consolidamento delle filiere corte e dei loro circuiti e reti;
- sostiene la promozione e valorizzazione a raggio locale delle produzioni commercializzate in forma aggregata con sviluppo del senso di fiducia e di appartenenza al territorio, promuovendone l’identità nei consumatori e negli operatori economici;
- contribuisce alla valorizzazione dei territori rurali, delle produzioni locali tradizionali ed alla tutela della piccola agricoltura, con ricadute anche in termini ambientali derivanti dalla riduzione di passaggi, trasporto e movimentazioni dei prodotti agricoli ed alla conservazione della biodiversità vegetale.
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Possono accedere al finanziamento le forme aggregative, di nuova costituzione o già costituite che intraprendano nuove attività, che presentino un accordo di cooperazione per la realizzazione di un Progetto di Sviluppo e Promozione di Filiere Corte e Mercati Locali (Progetto di Cooperazione):
- le forme di cooperazione tra imprenditori agricoli;
- le Organizzazioni di Produttori (OP);
- le Associazioni di OP;
- le reti di imprese.
Il Raggruppamento che intende candidarsi:
- deve rientrare nella categoria dei soggetti beneficiari sopra indicati;
- deve essere composto da almeno due imprese agricole singole o associate;
- deve avere prevalenza agricola;
- deve essere costituito con atto pubblico o privato;
- deve individuare un’area di interesse di 70 km di raggio all’interno della quale devono essere realizzate tutte le attività previste nel progetto. In ogni caso, all’interno dell’area, deve essere rispettata la distanza di 70 km tra il comune dove l’impresa agricola ha la sede operativa e il comune dove si realizza la trasformazione e la vendita al consumatore finale;
- non può comprendere più di un intermediario tra agricoltore e consumatore.
Ogni progetto di cooperazione:
- deve prevedere obbligatoriamente la realizzazione di vendite collettive in mercati locali;
- deve riguardare solo i prodotti agricoli di cui all’Allegato I del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea, che, anche a seguito di trasformazione, restano all'interno dell’allegato medesimo.
Quali sono gli obiettivi
La sottomisura:
- sostiene lo sviluppo commerciale delle filiere agroalimentari, con particolare riferimento alle produzioni di alto pregio qualitativo, con lo scopo di raggiungere economie di scala non raggiungibili isolatamente, di consolidare le relazioni tra gli operatori di filiera e di ridurre il numero dei soggetti intermediari;
- favorisce i processi di aggregazione delle imprese agricole in strutture dotate di capacità e strumenti gestionali funzionali al miglioramento della organizzazione della produzione e della commercializzazione agroalimentare;
- sostiene lo sviluppo di nuove forme di vendita per avvicinare i produttori di base ai consumatori finali, con risvolti sia in termini sociali (aumento del rapporto di fiducia tra consumatore e produttore) sia in termini ambientali (riduzione movimentazioni, conservazione e trasporto dei prodotti agricoli) per accrescere e consolidare la competitività delle imprese agricole, per sostenere la creazione di sbocchi di mercato dei prodotti di nicchia;
- supporta la creazione e il consolidamento delle filiere corte e dei loro circuiti e reti;
- sostiene la promozione e valorizzazione a raggio locale delle produzioni commercializzate in forma aggregata con sviluppo del senso di fiducia e di appartenenza al territorio, promuovendone l’identità nei consumatori e negli operatori economici;
- contribuisce alla valorizzazione dei territori rurali, delle produzioni locali tradizionali ed alla tutela della piccola agricoltura, con ricadute anche in termini ambientali derivanti dalla riduzione di passaggi, trasporto e movimentazioni dei prodotti agricoli ed alla conservazione della biodiversità vegetale.
Principi di selezione
La valutazione della Sottomisura 16.4 prevede una suddivisione in macrocriteri, un punteggio minimo ammissibile di 40 punti ed ha un punteggio massimo che può raggiungere i 100 punti, così definiti per:
MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1 - Qualità del progetto e degli interventi
- Raggruppamento costituito tra la data di pubblicazione dell’avviso pubblico e la data della presentazione della DdS (tale premialità sarà riconosciuta ai raggruppamenti costituiti ex-novo e non ai raggruppamenti già esistenti) (10 punti);
- Diversificazione del paniere dei prodotti agricoli, di base e/o trasformati, offerti in filiera corta ed immessi sul mercato locale (Min 3, max 10 punti);
- Recupero funzionale di immobili già esistenti per la realizzazione del mercato locale (10 punti);
- Allestimento di spazi pubblici aperti (piazze, vuoti urbani, aree pedonali) finalizzato alla realizzazione del mercato locale (5 punti);
- Utilizzo, nell’ambito del processo di trasferimento dei prodotti offerti, di mezzi di trasporto comuni ecosostenibili (mezzi isotermici elettrici, ecc) (10 punti) ;
- Organizzazione e realizzazione di almeno una sagra e/o una fiera di paese (5 punti).
Principio 2 - Dimensione territoriale del progetto
- Numero aziende partner aderenti al raggruppamento (Min 5, max 20 punti);
- SAU media del raggruppamento (Min 6, max 10 punti).
MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Principio 3 - Qualità e composizione del partenariato
- Percentuale di aziende agricole presenti nel raggruppamento (Min 5, max 10 punti);
- Percentuale di aziende, presenti nel raggruppamento, aderenti al metodo di agricoltura biologica (Reg. CE n. 834/2007) e/o aderenti al sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI – art.2 c.3 della L. n. 4/2011) (Min 5, max 10 punti).
Gli ambiti territoriali non hanno rilevanza ai fini dell’attribuzione del punteggio.
Spese ammissibili
Costi per studi e progetti; Costi per il funzionamento della cooperazione; Costi per attività di promozione e altri costi diretti per la realizzazione del progetto, Investimenti ai sensi dell’45 del REG. 1305/2013 .
Entità del sostegno
Contributo in conto capitale, commisurato ai costi sostenuti e regolarmente approvati, pari al 100% della spesa ammessa per gli studi e progetti, per il funzionamento e per le attività di promozione; pari al 50% per gli investimenti materiali.
Entità del finanziamento
Il limite minimo della spesa richiesta e ammessa è di € 50.000,00, il limite massimo concedibile agli aiuti è pari ad € 300.000,00.
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