Domande frequenti sul bando della Sottomisura 16.2

Importante

Si precisa che, come previsto dall'avviso pubblico relativo alla Sottomisura 16.2, le spese generali per la gestione del GO saranno ammissibili al massimo con un tasso forfettario del 15% del costo diretto ammissibile del personale di cui al punto 1.1.(art. 68, comma 1. lettera b del Reg. 1303/2013) nel limite massimo del 5% della spesa ammissibile. Il format di progetto (allegato 1 - foglio excel), per mero refuso, calcola tale limite solo sul Costo totale dell'azione Wp_1, segnalando l'alert qualora tale costo superi le percentuali su indicate. Si informano gli utenti che tale alert non risulta essere bloccante, pertanto si chiede di imputare un valore rispettoso di tale limite calcolato sulla sommatoria del Costo totale dell'azione Wp_1 e del Costo totale dell'azione Wp_2.

  • Soggetti beneficiari
     
    • Se il raggruppamento ha partecipato alla misura 16.1 ed è stato ammesso all'istruttoria tecnico-amministrativa, può presentare la domanda di sostegno e il relativo progetto alla sottomisura 16.2 con un capofila diverso?
      Il capofila non può essere modificato (paragrafo 8 dell'avviso 16.2).
       
    • Se un raggruppamento ha partecipato all'avviso della Sottomisura 16.1 ed è stato ammesso all'istruttoria tecnico-amministrativa è obbligato a costituirsi?
      Il raggruppamento è obbligato a costituirsi prima del rilascio della domanda di sostegno relativa alla Sottomisura 16.2 (par. 8 - Impegni del costituendo Gruppo Operativo (GO) – dell'Avviso 16.1) se lo stesso ha partecipato all'avviso della Sottomisura 16.1 ed è stato ammesso all'istruttoria tecnico-amministrativa. L'ammissione all'istruttoria tecnico-amministrativa non implica l‘ammissibilità della domanda di sostegno agli aiuti, in quanto la stessa dipende dall'esito dell'attività istruttoria.
       
    • Al fine di costituire formalmente il Gruppo Operativo (GO) per la presentazione della Domanda di Sostegno (Dds) relativa alla Sottomisura 16.2, è necessario che i partner siano gli stessi che hanno sottoscritto e presentato il modello 7 ai sensi della Sottomisura 16.1?
      L'avviso pubblico relativo alla Sottomisura 16.1, all'art. 8 – Impegni del costituendo GO - stabilisce che "Il GO dovrà essere costituito obbligatoriamente da tutti i soggetti che hanno proposto il Piano di azione e da tutte le tipologie di soggetti partner che si prevede di coinvolgere, pena l'esclusione dal sostegno". In fase di istruttoria tecnico amministrativa, ai sensi del paragrafo 11 dell'avviso, sarà valutata la documentazione prevista dal paragrafo 10.1, presentata insieme alla domanda di aiuto. Detta istruttoria sarà finalizzata a definire l'ammissibilità a finanziamento delle domande di sostegno.
       
    • Possono partecipare al bando come partner, soggetti il cui capitale sociale è detenuto al 100% dalla Regione Puglia?
      I soggetti il cui capitale sociale è detenuto dalla Regione Puglia non possono essere partner e/o beneficiari della Sottomisura 16.2. 
       
    • Questi soggetti devono aprire o aggiornare il proprio fascicolo aziendale? 
      Un costituendo Gruppo Operativo (GO), ammesso all'istruttoria tecnico-amministrativa della Sottomisura 16.1, può secondo quanto previsto dall'art. 8 dell'avviso 16.2, opzione b) (ATS privo di soggettività giuridica), costituirsi con atto pubblico successivamente al provvedimento di approvazione della graduatoria provvisoria 16.2, fornendo in questa fase (presentazione del progetto e rilascio della domanda di sostegno) solo la dichiarazione di impegno a costituirsi (allegato 6)?
      Tale opzione soddisfa i requisiti previsti nell'avviso pubblico 16.1 art. 8 (costituzione in Gruppo Operativo prima della presentazione delle proposte di progetto a valere sulla Sottomisura 16.2)?
      I soggetti richiedenti l'aiuto, ai sensi della Sottomisura 16.1 e del par. 8 del relativo avviso pubblico, devono costituirsi in GO, con atto pubblico, prima della presentazione delle proposte di progetto a valere sulla Sottomisura 16.2.
       
    • È ammissibile nella medesima maniera degli Enti di ricerca, Università e ONG aventi sede o unità locale all'esterno del territorio della Regione Puglia (paragrafo 9 del bando) la candidatura avanzata da un gruppo privato, privo di soggettività giuridica, anche se iscritto all'Anagrafe Nazionale Ricerche del Miur? Se si, questi enti devono aprire il fascicolo aziendale e validarlo presso un CAA della Regione Puglia? In caso contrario è necessario avere sede o unità locale in Regione Puglia? C'è un vincolo temporale per il possesso di questo requisito?
      L'eccezione prevista dall'avviso pubblico per Enti di Ricerca, Università degli Studi e ONG, circa la sede ubicata fuori dal territorio della Regione Puglia, deve intendersi solo per i soggetti di diritto pubblico. Pertanto gli enti di ricerca, soggetti privati e iscritti all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche del MIUR, devono possedere almeno la sede legale e/o una unità locale nella Regione Puglia. Le Università e gli Enti di ricerca che hanno sede legale e/o unità locale fuori dal territorio della Regione Puglia, devono aprire il fascicolo aziendale nella regione in cui hanno la loro sede; La sede legale e/o l'unità locale in Regione Puglia deve permanere per tutta la durata del progetto.
       
    • Può essere soggetto capofila mandatario di costituenda ATS (tipo b) del par. 8) un centro di ricerca privato autorizzato dal Ministero che non ha sede legale o operativa in Regione Puglia?
      I centri di ricerca privati, autorizzati dal MIUR, affinchè possano essere partner di progetto ai fini della sottomisura 16.2, devono avere la sede legale e/o operativa in Puglia. L'eccezione prevista dall'avviso pubblico per Enti di Ricerca, Università degli Studi e ONG, circa la sede ubicata fuori dal territorio della Regione Puglia, deve intendersi solo per i soggetti di diritto pubblico.
       
    • È ammissibile l'adesione di un GAL, costituito nella forma giuridica di società consortile mista srl, come partner di un gruppo operativo?
      Sì.
       
    • Un soggetto "Capofila", incaricato della presentazione della Domanda di Sostegno, può risultare Capofila per più GO e pertanto, presentare più domande sul portale Sian?
      Sì.
       
    • Un'azienda (PMI) che opera nel settore dell'acquacoltura può essere soggetto beneficiario aderente ad un Gruppo Operativo?
      Le categorie di stakeholder ammesse nel partenariato di un GO sono le imprese agricole e forestali, le PMI operanti in zone rurali, gli operatori commerciali, le imprese di servizio, i soggetti di diritto pubblico, i soggetti operanti nella produzione di ricerca e trasferimento di innovazione, le ONG, le associazioni, i consorzi, le organizzazioni dei produttori, le rappresentanze delle imprese e altre loro forme aggregative, i soggetti operanti nella formazione, divulgazione e informazione, i soggetti che erogano professionalmente servizi di consulenza.
       
  • Tipologie degli investimento e costi ammissibili
     
    • Nelle spese per la realizzazione del progetto, divulgazione e trasferimento dei risultati della Sottomisura 16.2, possono rientrare anche le consulenze per la presentazione della domanda di sostegno, gestione della pratica di finanziamento fino alla eventuale domanda di collaudo?
      La spesa per i tecnici che ricevono l'incarico dal Gruppo Operativo (GO) per la presentazione della Domanda di sostegno e per la consulenza tecnica relativa alla gestione della pratica di finanziamento, non rientra tra i costi ammissibili del par. 11 (Tipologie degli investimenti e costi ammissibili – dell'avviso relativo alla Sottomisura 16.2).
       
    • All'articolo 11.1 del bando sono definite le tipologie di costi ammissibili, separando i costi per acquisizione di servizi ( punto 11.1.2) dai costi per acquisizione di consulenze (punto 11.1.3). Relativamente a quest'ultima tipologia di costi, sempre al punto 11.1.3 viene precisato che : "I costi per l'acquisizione di consulenza resi da soggetti esterni al GO, ...., non possono superare il 20% del costo del personale (come definito al par. 11.1.1) dedicato alla realizzazione del progetto ed alla divulgazione e trasferimento dei risultati. Può confermare che tale limitazione percentuale è legata solo alle consulenze e non ai servizi?
      La percentuale massima del 20% è riferita esclusivamente ai costi per l'acquisizione di consulenze.
       
    • Le tipologie contrattuali degli assegni di ricerca e dei borsisti, citati tra i soggetti a cui possono essere riconosciuti i costi per le missioni al pari del personale dipendente, come da articolo 11.1.7 del bando, sono annoverati nella voce del personale?
      Le tipologie contrattuali degli assegni di ricerca e dei borsisti sono ammissibili a finanziamento ai sensi della Sottomisura 16.2 e non sono annoverati nella voce Personale.
       
    • Gli assegni di ricerca e le borse di studio possono essere considerati congiuntamente ai costi del personale al fine del calcolo del limite del 20% previsto per le consulenze?
      Gli istituti contrattuali degli assegni di ricerca e borse di studio, pur non compresi nella voce di costo "personale", rientrano ai fini del computo della base su cui calcolare il limite del 20% per l'acquisizione di consulenze.
       
    • Un partner avente forma consortile (distaccatario) che non ha personale dipendente può far ricorso all'istituto del distacco utilizzando temporaneamente il personale di un'altra azienda e rendicontare il costo di un dipendente distaccato presentando timesheet, buste paga e titoli di pagamento a nome dell'azienda distaccante?
      Come noto nel Programma di Sviluppo Rurale, la spesa ammissibile è quella effettivamente sostenuta dal beneficiario, dimostrata dai documenti contabili. Pertanto, le spese non sostenute dal beneficiario non sono ammissibili. 
       
    • I capi destinati esclusivamente alla sperimentazione e utilizzati dalle Università per analisi, prove ecc. possano esser ricompresi all'interno di "investimenti e costi ammissibili"?
      L'acquisto di capi di bestiame non rappresenta un costo ammissibile ai sensi della Sottomisura 16.2, come da "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020".
       
    • Potrebbe un GAL, partner del progetto, rendicontare spese relative alla gestione di campi?La spesa ammissibile è quella effettivamente sostenuta dal beneficiario, dimostrata dai documenti contabili. Pertanto, la spesa relativa alla gestione di campi non è ammissibile. 
       
    • Nella voce di costo personale del WP1 e WP2 sono ammissibili costi di personale con qualifica di impiegato amministrativo?
      Nel WP1 e WP2 sono ammissibili i costi di personale a tempo indeterminato e determinato (compresi i collaboratori a progetto) dedicato alle attività di coordinamento, monitoraggio e gestione amministrativa del progetto.
       
    • Un partner dotato di una sede operativa in Puglia ed una fuori regione, è possibile rendicontare il personale di entrambe le sedi se c'è una risorsa con competenze specifiche che è assunta sulla sede fuori Regione Puglia?
      Sono ammissibili solo i costi sostenuti per il personale afferente all'unità con sede in Puglia se coinvolto nelle attività progettuali a meno che il partner in questione non sia un Ente di Ricerca, Università degli Studi o una ONG.
       
    • Dove deve essere imputato, all'interno dell'allegato 1, il costo da sostenere per gli assegni di ricerca e le borse di studio?
      Il costo da sostenere per gli assegni di ricerca e borse di studio, all'interno dell'allegato 1, deve essere inserito nella voce personale, ai soli fini del calcolo relativo al limite percentuale previsto per le consulenze. In tal caso è opportuno specificare, nella parte descrittiva, l'importo da imputare a tali voci (assegni di ricerca e borse di studio) distinto da quello generico del "Personale".
       
    • Le prestazioni occasionali nell'ambito di quale voce di spesa devono essere annoverate? 
      Le prestazioni occasionali devono essere annoverate nella voce "consulenze". 
       
    • Nel paragrafo 11.1.7 è previsto che, in casi eccezionali, per la voce "Rimborsi spese per missioni e trasferte" è ammesso anche l'uso del mezzo proprio purchè autorizzato dal partner interessato. È ammissibile anche l'uso del mezzo aziendale?Sì, con le stesse modalità e termini previsti nell'avviso. 
       
    • Il costo del personale si compone di una serie di elementi, con quale documento si dimostra la spesa relativa agli elementi differiti della retribuzione (oneri previdenziali, 13°, 14° e TFR)?
      Alla luce del principio previsto dai Regg. UE n. 1303/2013 e 1305/2013, in base al quale la spesa può essere riconosciuta solo se effettivamente sostenuta entro la data di presentazione della DDP, per i seguenti elementi di costo, si specifica quanto segue:
      Oneri previdenziali: sono riconosciuti solo se effettivamente sostenuti, pertanto se la DDP che contiene il costo del personale è stata rilasciata antecedentemente la data di pagamento dei suddetti oneri, questi ultimi non saranno rendicontabili e riconosciuti. Saranno rendicontabili e riconosciuti solo se inseriti nelle DDP rilasciate successivamente al pagamento effettivamente sostenuto previa presentazione degli F24 quietanzati.
      Tredicesima e quattordicesima: sono riconosciute solo se effettivamente sostenute, pertanto la DDP che conterrà il rateo maturato dovrà essere rilasciata successivamente alla liquidazione dello stesso e potrà essere riconosciuto previa presentazione della busta paga contenente tale quota e la prova del pagamento attraverso copia di bonifici, di assegni, ecc.;
      TFR:
      •    personale con contratto a tempo determinato, è riconosciuto solo se effettivamente è stato liquidato. La quota di TFR maturata e spettante (in relazione ai mesi e/o ore lavorati e dedicati al progetto) potrà essere richiesta e sarà riconosciuta solo se contenuta in DDP la cui data di rilascio sia successiva a quella della liquidazione della stessa. E’ necessario che venga fornita regolarmente la busta paga contenente tale quota e la prova del pagamento attraverso copia di bonifici, di assegni, ecc.;
      •    personale con contratto a tempo indeterminato, al fine del riconoscimento, le aziende in contabilità forfettaria e/o semplificata dovranno produrre prospetto di calcolo del TFR maturato nel corso dell’anno, firmato digitalmente dal consulente fiscale e/o del lavoro, dal quale si evinca il nominativo del dipendente, la data di assunzione, il n. di giorni lavorati nell’anno e la quota maturata; ovvero per aziende in contabilità ordinaria, deve essere prodotto lo stesso prospetto di calcolo del TFR redatto con le stesse modalità di cui sopra, le scritture contabili da cui si evinca l’accantonamento delle somme maturate a titolo di TRF con relativo prospetto di bilancio firmato digitalmente dal consulente fiscale (Conto Economico e Stato Patrimoniale).
       

  • Modalità e termini per la presentazione delle domande di sostegno e della documentazione
     
    • Al paragrafo 19 (pag. 41) del bando 16.2 è riportato il seguente periodo: "Il soggetto richiedente prima della presentazione della Domanda di Sostegno deve presentare al CAA il documento probante l'Accordo di Cooperazione (dichiarazione di impegno a costituirsi o copia dell'atto pubblico nel caso in cui il GO fosse già costituito in una delle forme giuridiche previste dall'avviso)". Nel caso in cui il raggruppamento temporaneo non sia costituito al momento della presentazione della DdS, quale allegato occorre consegnare al CAA per l'aggiornamento del fascicolo: Allegato 5A e 5B oppure Allegato 6? Oppure tutti e 3 gli allegati?
      Nel caso in cui il GO non sia costituito al momento della presentazione della DdS, al CAA occorre presentare la "dichiarazione di impegno a costituirsi" redatta secondo lo schema dell' Allegato 6 dell'avviso pubblico.
       
    • È necessario che l'utente da abilitare alla compilazione, stampa e rilascio della Domanda di Sostegno sia un tecnico agronomo abilitato?
      No, non è necessario che la domanda di sostegno sia presentata da un tecnico agronomo abilitato.
       
    • L'apertura del fascicolo aziendale è previsto per tutti i partner del raggruppamento ma, qualora come nel caso specifico partecipassero enti come l'Università, anche questi sono tenuti all'apertura del fascicolo?
      L'apertura e/o aggiornamento e conseguente validazione del fascicolo aziendale è una condizione di ammissibilità prevista nell'avviso pubblico al par. 9. Tale condizione è prevista per tutti i partner comprese le Università e i centri di ricerca. A tal proposito, si riporta testualmente lo stralcio del par. 9 dell'avviso pubblico: "sia per i raggruppamenti di tipo a) che di tipo b), ciascun componente del partenariato deve provvedere all'apertura, aggiornamento e conseguente validazione del proprio fascicolo aziendale"; e del par. 19 dello stesso avviso: "Ciascun componente del partenariato deve innanzitutto provvedere all'apertura e/o aggiornamento e conseguente validazione del proprio fascicolo aziendale".
       
    • È possibile sapere la scadenza per l'apertura del fascicolo aziendale?
      L'apertura del fascicolo aziendale, di ciascun partner, deve avvenire necessariamente prima della scadenza prevista per la presentazione della Domanda di sostegno.
       
    • Il capofila deve allegare all'apertura e validazione del fascicolo aziendale l'Allegato 6 dichiarazione di impegno a costituirsi in Gruppo Operativo (GO)?
      Il Paragrafo 19 dell'Avviso pubblico riporta: "Il soggetto richiedente, prima della presentazione della Domanda di Sostegno, deve presentare al CAA il documento probante l'Accordo di Cooperazione (dichiarazione di impegno a costituirsi - Allegato 6 - o copia dell'atto pubblico nel caso in cui il GO fosse già costituito in una delle forme giuridiche previste dall'avviso). Successivamente il CAA inserirà nel Fascicolo Aziendale il documento che prova la Tipologia di Accordo e la delega al soggetto richiedente per la presentazione della Domanda di sostegno. Il soggetto richiedente, attraverso il proprio CAA, associa i Fascicoli Aziendali dei Partner al proprio, anche se questi hanno il fascicolo in altre Regioni. Ogni variazione relativa ai partner comporterà un aggiornamento del Fascicolo e la produzione di una nuova scheda di validazione, che riporterà al suo interno la lista dei Soci e l'indicazione del soggetto richiedente". 
       
    • Nell'allegato 5A viene citato l'allegato 1. Da cosa è costituito questo allegato?L'allegato 5A deve essere corredato dall'allegato 1 ovvero il progetto nella sua interezza come previsto dall'avviso pubblico.
       
    • Quale tipologia di legame associativo deve essere selezionata all'interno del portale SIAN?
      Nel portale SIAN la tipologia di legame associativo da indicare è: "Gruppi operativi". 
       
    • Per i raggruppamenti non costituiti al momento della presentazione della domanda di sostegno, quale documento deve inserire il CAA, nel fascicolo aziendale, per accordo di cooperazione? 
      In tal caso, il CAA deve inserire la "Dichiarazione congiunta" di tutti i soggetti proponenti, con la quale si impegnano a costituirsi secondo le modalità previste dall'avviso, redatta secondo l'Allegato 6. 
       
    • Il capofila deve consegnare l'allegato 2, 3 e 3/a entro e non oltre il 15° (quindicesimo) giorno antecedente la data di chiusura dell'operatività del portale SIAN?
      È onere del soggetto capofila conferire delega al tecnico incaricato per la compilazione, stampa e rilascio della DdS sul portale SIAN, attraverso la compilazione dell'allegato 2, entro il 15° (quindicesimo) giorno antecedente la data di chiusura dell'operatività del portale stesso. Il tecnico incaricato, entro la stessa data, dovrà inviare, all'indirizzo PEC indicato nell'avviso, l'allegato 2, 3 e 3/A.
       
  • Presentazione delle DDP e documentazione da allegare
     
    • Uno dei partner è un Consorzio di Tutela DOP che vedrà coinvolte solo alcune imprese agricole consorziate. Si chiede come si debbano considerare le spese ammissibili che queste sosterranno nella realizzazione del progetto: dovranno rendicontare singolarmente le proprie spese (e quindi attivare un c/c dedicato singolo) oppure le spese dovranno essere rendicontate dal Consorzio che, a questo punto, dovrà attivare un c/c dedicato al progetto?
      "Sono ammissibili i costi sostenuti dal soggetto capofila e dai singoli partner", così recita l'avviso pubblico al par. 11. Nel caso specifico, se il partner di progetto è il consorzio le spese ammissibili sono solo quelle sostenute dallo stesso e non dai singoli consorziati. L'obbligo di attivazione di un c/c dedicato è previsto per il capofila del progetto e non per i singoli partner. Tuttavia le spese sostenute dai singoli partner, ai fini della tracciabilità, devono transitare da c/c, anche se non dedicati, intestati comunque al partner.
       
    • E’ prevista una scadenza per la presentazione delle domande di anticipo, acconto o saldo?
      La Domanda di pagamento dell’anticipo o di primo acconto deve essere compilata e rilasciata, con procedura dematerializzata, nel portale SIAN entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione, pena la revoca totale del finanziamento ai sensi del paragrafo 32 – REVOCHE – dell’Avviso Pubblico.
      La domanda di pagamento dell’aiuto nella forma di saldo deve essere compilata e rilasciata, con procedura dematerializzata, nel portale SIAN entro e non oltre 30 giorni dalla data stabilita per l’ultimazione degli interventi, ai sensi del paragrafo 27 - DDP DEL SALDO E ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE - dell’Avviso Pubblico e del provvedimento di concessione.
       

  • Documentazione a corredo della domanda di sostegno 
     
    • Cosa si intende per "altra documentazione utile per il perfezionamento della pratica" e "modello integrativo alla domanda con dichiarazioni aggiuntive del beneficiario",  indicati nel portale SIAN? Si chiede, inoltre, di fornire un dettaglio dei documenti da allegare alla DdS suddiviso per tipologia di raggruppamento.
      Per "altra documentazione utile per il perfezionamento della pratica" si deve intendere l'allegato 8, previsto nell'avviso pubblico, mentre per "modello integrativo alla domanda con dichiarazioni aggiuntive del beneficiario" si deve intendere l'allegato 9 previsto nello stesso avviso.

      Si forniscono tabelle di raccordo fra i documenti da allegare all'atto di presentazione della dds previsti dall'avviso pubblico e quelli previsti nel portale SIAN:
       
      • Raggruppamenti di tipo A

        Documenti avviso pubblico
        Documento identità
        Progetto
        Autodichiarazione sottoscritta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (Allegato 4)
        Copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto (Allegato 5/A)
        Regolamento interno di funzionamento del GO (Allegato 5B)
        Dichiarazione di affidabilità per i soggetti privati (Allegato 7)
        Dichiarazione di certificazione per tutti i soggetti (Allegato 8)
        Dichiarazione di impegni (Allegato 9)
        Dichiarazione sostitutiva per certificazione antimafia

        Documenti SIAN
        Documento identità
        Scheda del progetto di cooperazione
        Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 45, Allegato 4
        Copia dell'atto costitutivo e/o statuto
        Regolamento del Gruppo operativo ai sensi dell'articolo 56 Comma 2 del Regolamento (UE) 1305/2013
        Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'affidabilità del richiedente
        Altra documentazione utile per il perfezionamento della pratica
        Modello integrativo alla domanda con dichiarazioni aggiuntive del beneficiario
        Dichiarazione sostitutive necessarie per la richiesta da parte dell'amministrazione alle competenti prefetture dell'informativa antimafia

         
      • Raggruppamento di Tipo B già costituito al momento del rilascio della domanda di sostegno

        Documenti da bando
        Documento identità
        Progetto
        Autodichiarazione sottoscritta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (Allegato 4)
        Accordo di cooperazione (Allegato 5/A)
        Regolamento interno di funzionamento del GO (Allegato 5B)
        Dichiarazione di affidabilità per i soggetti privati (Allegato 7)
        Dichiarazione di certificazione per tutti i soggetti (Allegato 8)
        Dichiarazione di impegno (Allegato 9)
        Dichiarazione sostitutiva per certificazione antimafia riferita

        Documenti SIAN
        Documento identità
        Scheda del progetto di cooperazione
        Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 45, Allegato 4
        Accordi di cooperazione
        Regolamento del Gruppo operativo ai sensi dell'articolo 56 Comma 2 del Regolamento (UE) 1305/2013
        Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'affidabilità del richiedente
        Altra documentazione utile per il perfezionamento della pratica
        Modello integrativo alla domanda con dichiarazioni aggiuntive del beneficiario
        Dichiarazione sostitutive necessarie per la richiesta da parte dell'amministrazione alle competenti prefetture dell'informativa antimafia

         
      • Raggruppamento di Tipo B non ancora costituito al momento del rilascio della domanda di sostegno

        Documenti da bando
        Documento identità
        Progetto
        Autodichiarazione sottoscritta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (Allegato 4)
        Dichiarazione congiunta (Allegato 6)
        Dichiarazione di affidabilità per i soggetti privati (Allegato 7)
        Dichiarazione di certificazione per tutti i soggetti (Allegato 8)
        Dichiarazione di impegno (Allegato 9)
        Dichiarazione sostitutiva per certificazione antimafia riferita

        Documenti SIAN
        Documento identità
        Scheda del progetto di cooperazione
        Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 45, Allegato 4
        Dichiarazione di impegno a costituirsi
        Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'affidabilità del richiedente
        Altra documentazione utile per il perfezionamento della pratica
        Modello integrativo alla domanda con dichiarazioni aggiuntive del beneficiario
        Dichiarazione sostitutive necessarie per la richiesta da parte dell'amministrazione alle competenti prefetture dell'informativa antimafia

         
  • Criteri di selezione
     
    • In riferimento al Macrocriterio di valutazione C) Beneficiari, principio 5.1, in merito all'attribuzione del punteggio massimo, per "Numero di imprese agricole ≥ al 50% dei partner di progetto o presenza di almeno una cooperativa agricola o O.P.", un'associazione o un consorzio di produttori possono essere equiparati ad una cooperativa o ad una O.P.?
      Il punteggio massimo di 10 punti sarà attribuito esclusivamente ai gruppi operativi al cui interno sussiste un numero di imprese agricole ≥ al 50% dei partner di progetto o in presenza di almeno cooperativa o un O.P. Un'associazione o un Consorzio di produttori non sono equiparati ad una cooperativa o ad una O.P.
       
  • Varie
     
    • Cosa deve fare un raggruppamento ammesso all'istruttoria tecnico–amministrativa della Sottomisura 16.1, se rinuncia agli aiuti previsti?
      Se un raggruppamento candidato alla Sottomisura 16.1 ed ammesso all'istruttoria tecnico-amministrativa decidesse di rinunciare agli aiuti previsti, deve comunicarlo formalmente alla Regione.
       
    • Per la quota di cofinanziamento del progetto (indicativamente un 20%) è possibile che sia la sola Capofila a dimostrare la capacità di sostenere l'investimento o ciascun partner, compresi gli Enti di Ricerca, deve dimostrare la propria affidabilità economica?
      Non è prevista la dimostrazione della quota di cofinanziamento del progetto, in quanto per la Sottomisura 16.2, non sono previste domande di pagamento di anticipo, tranne che per la realizzazione di prototipi e per l'acquisto di beni durevoli, previa presentazione di garanzia fidejussoria come previsto al par. 25 dell'avviso pubblico.
       
    • Quando sarà aperto il portale SIAN per l'inserimento dei fascicoli aziendali Misura 16.2?
      Il portale SIAN è aperto dal 04/11/2018; la sua chiusura è prevista per il giorno 19/12/2018.
       
    • Tra gli impegni previsti nell'avviso pubblico al par. 10 "Dichiarazione e impegni" è indicato di "presentare relazioni semestrali, a far data dal provvedimento di concessione, relative all’attività svolta e comprensive dei dati riguardanti gli indicatori di progetto secondo il format predisposto dalla Rete Rurale Nazionale". Entro quale data devono essere inviate?
      Le relazioni semestrali devono essere redatte per ciascun semestre a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione. Le stesse possono essere inviate, al Responsabile della Sottomisura 16.2, dallo scadere del semestre e fino al 90° giorno successivo. L'ultima relazione deve essere inviata contestualmente al rilascio della DDP di saldo.

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