In merito all'Articolo 72 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e Articolo 15, par. 1 bis Regolamento UE 809/2014,
Agea ha comunicato che le funzionalità sono state attivate sulla base dei criteri descritti di seguito riportati.
- L'azienda deve presentare una domanda di pagamento ai sensi dell'art. 72 del Regolamento UE 1306/2013 come conferma per ciascuna domanda/misura presentata nel 2017.
- All'atto della compilazione della domanda, il sistema effettua un riscontro rispetto all'ultimo fascicolo validato. Il controllo prevede che la superficie nell'ultimo fascicolo validato non abbia una superficie agricola inferiore a quella richiesta a premio nella domanda 2017.
- Nel caso in cui l'azienda non abbia presentato domanda nell'anno 2017 (ad esempio sia necessario aderire ad un nuovo impegno per le misure pluriennali), non è consentita la presentazione di una domanda ai sensi dell'art. 72 del Regolamento UE 1306/2013. È necessario presentare una domanda ordinaria di sostegno/pagamento.
- Nel caso in cui l'azienda intenda aumentare la superficie che si intende sottoporre ad impegno, rispetto a quella inizialmente impegnata, non è consentita la presentazione di una domanda ai sensi dell'art. 72 del Regolamento UE 1306/2013. È necessario presentare una domanda ordinaria.
- Non è consentita la presentazione di una domanda art. 72 Regolamento UE 1306/2013 nel caso in cui per l'impegno che si intende confermare sia già presente una domanda 2018 ordinaria in fase di compilazione, stampa o rilascio.
- Fasi:
A) Presentazione domanda art. 72 Regolamento UE 1306/2013 entro il 15 giugno 2018.
B) Comunicazione degli esiti dei controlli preliminari ai sensi dell'art. 15 del Regolamento 809/2014 mediante comunicazione formale e relativi elenchi ai CAA successivamente al 1 giugno 2018.
C) Le aziende, in relazione agli esiti dei controlli preliminari, presentano domanda di modifica ai sensi dell'art. 15, par. 1 bis Regolamento UE 809/2014. La domanda ai sensi dell'art. 15, par. 1 bis Regolamento UE 809/2014 deve essere presentata improrogabilmente entro il 20 luglio 2018.
D) In nessun caso la presentazione della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15, par. 1 bis Regolamento UE 809/2014 può comportare una modifica all'impegno inizialmente assunto.
- Consulente PAN
Si comunica che, qualora non risulti presente il nominativo del Consulente PAN nell'elenco riportato a sistema, è necessario inviare all'indirizzo email r.zecca@regione.puglia.it i seguenti dati: numero, abilitazione, cognome, nome, codice fiscale,