A

Agricoltore
Si considera “agricoltore”, ai sensi dell’articolo 4, lett. a), Regolamento dell'Unione Europea n. 1307 del 2013, una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche - indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale al gruppo e ai suoi membri - la cui azienda esercita un'attività agricola ed è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 del Trattato sull'Unione Europea (TUE) in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Agricoltore Attivo (o Agricoltore in attività)
Ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento dell'Unione Europea n. 1307 del 2013, si intende una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche (indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri) la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati, ai sensi dell'articolo 52 del Trattato sull'Unione Europea in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che esercita un'attività agricola. L’agricoltore, per essere ritenuto 'attivo', deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 del Regolamento dell'Unione Europea n. 1307 del 2013, come disciplinato dall’articolo 3 del decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 e ai sensi dell’art. 1 comma 4 del decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015, verificato e validato dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) con circolare ACIU.2016.121 del 01 marzo 2016. Un agricoltore si definisce “in attività" se fornisce prove verificabili, nella forma richiesta dagli Stati membri, che dimostrino una delle seguenti situazioni:

a) l'importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove;

b) le sue attività agricole non sono insignificanti;

c) la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l'esercizio di un'attività agricola.

Associazione di Agricoltori
Nel PSR Puglia 2014-2022 si intende per associazione di agricoltori:

  • organizzazioni di produttori (Op) e loro associazioni (Aop), riconosciute ai sensi delle normativa dell'Unione Europea, nazionale e regionale; 
  • i gruppi definiti all’articolo 3, comma 2, del Regolamento dell'Unione Europea n. 1151 del 2012, compresi i consorzi di tutela delle Dop, Igp o Stg riconosciuti ai sensi della normativa nazionale, in particolare dell’articolo 53 della Legge n. 128 del 1998 come sostituito dall’articolo 14 della Legge 526 del 1999 ove pertinente; 
  • i gruppi di produttori indicati all’articolo 95 del Regolamento dell'Unione Europea n. 1308 del 2013, compresi i consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della normativa nazionale, in particolare dell’articolo 17 del decreto legislativo 61 del 2010 ove pertinente; 
  • le cooperative agricole di conduzione e le cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e loro consorzi; 
  • reti di imprese, gruppi o organismi costituiti in Ati o Ats o forme associate dotate di personalità giuridica.

Associazione Temporanea di Impresa (Ati)
È un'aggregazione temporanea e occasionale tra imprese per lo svolgimento di un’attività, limitatamente al periodo necessario per il suo compimento. Essa nasce dalla convenienza, per due o più imprese, a collaborare tra loro al duplice scopo, da un lato, di garantire al committente l’esecuzione integrale e a regola d’arte dell’opera, e dall’altro di non essere costrette a ricorrere alla costituzione di un’impresa comune o di un consorzio.

Associazione Temporanea di Scopo (Ats)
Aggregazione temporanea o occasionale tra organizzazioni in cui i partecipanti non sono tutti imprese in senso proprio. Il mandato alla organizzazione capogruppo è conferito non necessariamente per la partecipazione a un avviso pubblico, ma ai fini della progettazione, presentazione,attuazione e sperimentazione di un progetto. Il connotato essenziale consiste nel conferimento a uno degli enti partecipanti (capofila) di un mandato collettivo speciale con rappresentanza nei confronti dell'ente finanziatore. Il capofila, pertanto, si assume il mandato di presentazione del progetto, la responsabilità e il coordinamento della rendicontazione delle attività finanziate svolte fino alla scadenza del progetto, la sottoscrizione in nome e per conto dell'associazione degli atti necessari per la realizzazione del progetto, la responsabilità e il coordinamento generale del progetto, la facoltà di incassare le somme erogate dall'ente finanziatore (sia in acconto che in saldo) e, infine, il coordinamento amministrativo generale.

Autorità di Gestione (AdG)
Rappresenta il soggetto responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del Programma di Sviluppo Rurale ed è nominata dalla Giunta regionale.

Avviso pubblico
Atto formale attraverso cui la Regione definisce le regole di accesso al finanziamento pubblico. L’avviso indica, tra l’altro, le modalità di selezione dei progetti presentati, i fondi pubblici disponibili, le percentuali di contribuzione, i vincoli e limitazioni.