Il Comitato di Sorveglianza, ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1303 del 2013, svolge le seguenti funzioni:
- valuta l'attuazione del Programma e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del programma durante la riunione annuale dedicata;
- monitora i dati finanziari, gli indicatori comuni e specifici del programma, controlla i cambiamenti di valore degli indicatori di risultato e i progressi verso target quantificati, nonché dei target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 21, paragrafo 1, e, se del caso, dei risultati delle analisi qualitative;
- esamina tutti gli aspetti che incidono sui risultati del Programma, comprese le conclusioni delle verifiche di efficacia dell'attuazione;
- può esprimere un parere sulle eventuali modifiche sul Programma proposte dall'Autorità di gestione (Adg);
- può formulare osservazioni all’Adg sull’andamento del programma comprese le azioni relative alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.
Inoltre, in conformità all'art. 74 del Regolamento (UE) 1305 del 2013, il Comitato di Sorveglianza:
- emette un parere, entro quattro mesi dall'approvazione del Programma, sui criteri di selezione degli interventi finanziati, i quali possono essere riesaminati secondo le esigenze della programmazione;
- esamina le attività e i prodotti relativi ai progressi nell'attuazione del piano di valutazione del programma;
- esamina le azioni del programma relative all'adempimento delle condizionalità ex ante;
- partecipa alla rete rurale nazionale per condividere e scambiare informazioni sull'attuazione del programma;
- esamina e approva le relazioni annuali sullo stato di attuazione del programma prima che vengano trasmesse alla Commissione.