Un “aiuto di Stato” è un’agevolazione (sotto qualsiasi forma) concessa dallo Stato o mediante risorse statali, a soggetti che svolgono attività economica su un determinato mercato, conferendo loro un vantaggio in grado di incidere sugli scambi interni e di falsare o minacciare di falsare la concorrenza.
I requisiti che una misura di aiuto deve possedere per essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, paragrafo 1, del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) sono quattro e devono essere compresenti:
- origine statale dell’aiuto: i trasferimenti finanziari possono assumere diverse forme (sovvenzioni, riduzioni dei tassi d'interesse, conferimento di capitale, ecc.), e provenire da risorse dei bilanci nazionali, regionali, locali, nonché da banche o intermediari pubblici e privati incaricati dallo Stato di gestire un regime di aiuti pubblico;
- vantaggio economico: la misura di aiuto deve conferire all’impresa beneficiaria un vantaggio economico che essa non avrebbe conseguito nel corso normale della sua attività;
- presenza di un vantaggio selettivo: per costituire aiuto di Stato, la misura non deve essere generale o indiscriminata, bensì selettiva, ovvero applicarsi ad uno specifico settore economico (aiuti settoriali) o ad un determinato territorio (aiuti regionali);
- incidenza sulla concorrenza e sugli scambi: l’aiuto pubblico deve incidere potenzialmente sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri, in quanto destinato ad un beneficiario che esercita un’attività economica ed opera su un mercato in cui esistono scambi commerciali tra Stati membri.
Gli aiuti di Stato e gli aiuti concessi con mezzi statali indipendentemente dalla loro natura sono incompatibili con il mercato comune se, favorendo determinate imprese o determinati settori produttivi, falsano o minacciano di falsare la concorrenza. Rappresentano un’eccezione gli aiuti di Stato concessi in relazione ad alcuni obiettivi politici. Tra questi rientrano, tra l’altro, gli aiuti destinati all'Agricoltura, pesca e acquacoltura.
In particolare, sono ritenuti compatibili con il mercato interno gli aiuti quando sono finalizzati ad ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali (articolo 107.2.b del TFUE). Più in generale, invece, per il settore agricolo, a motivo delle sue specificità, è lo stesso Trattato a disporre che le norme in materia di concorrenza siano applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (e della pesca) solo nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio (articolo 42 del TFUE). Va specificato che i prodotti agricoli e della pesca per i quali valgono le disposizioni sulla concorrenza sono esclusivamente quelli elencati nell’Allegato 1 del Trattato (articolo 38 del TFUE).
A tal proposito, la Commissione ha adottato gli “Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020” (2014/C 204/01) con i quali stabilisce le condizioni e i criteri in base ai quali gli aiuti per i settori agricolo e forestale e quelli per le zone rurali possono essere considerati compatibili con il mercato interno. Gli orientamenti, nella parte riferita all’ambito di applicazione, fanno esplicito riferimento alla Politica di Sviluppo Rurale disponendo che le norme sugli aiuti di Stato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del Regolamento (UE) n. 1305 del 2013, né ai finanziamenti nazionali integrativi che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 del trattato (articolo 81 e 82 del Regolamento n. 1305 del 2013).