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Requisiti minimi in materia ambientale
In materia di forestazione e imboschimento, si applicano, i sensi dell’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 807 del 2014, si applicano per gli impianti di imboschimento e di arboricoltura da legno i requisiti minimi, ovvero:

– realizzati solo su terreni agricoli o su terreni non agricoli solo se costituiti da terreni abbandonati dalla agricoltura in tempi recenti, al fine di preservare il paesaggio e la diversità degli ambienti;

– la selezione delle zone e dei metodi da utilizzare eviterà la forestazione inadeguata degli habitat vulnerabili quali sono le torbiere e le zone umide nonché ripercussioni negative su zone dall'elevato valore ecologico, incluse quelle che fanno parte di un'agricoltura ad elevata valenza naturale (HNVF). Sui siti designati come siti NATURA 2000 a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio è consentita soltanto la forestazione coerente con gli obiettivi di gestione dei siti interessati ed approvati dalla competente autorità nazionale; costituiti da popolamenti polispecifici di latifoglie o conifere, secondo le condizioni ecologiche locali; realizzati con specie autoctone e/o da specie ben adattate alle condizioni ambientali locali; la selezione di specie, varietà, ecotipi e provenienze di alberi terrà conto delle esigenze di resistenza ai cambiamenti climatici ed alle catastrofi naturali nonché delle condizioni pedologiche e idrologiche della zona interessata nonché del carattere potenzialmente invasivo delle specie (cfr: elenco del Ministero Ambiente: http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/biblioteca/protezione_natura/dpn_flora_al loctona.pdf) o della loro capacità di incidere negativamente sulla salute umana;

– nel caso degli imboschimenti naturalistici, realizzati con specie sia arboree che arbustive, coerenti con i tipi forestali dell’area di impianto, in una mescolanza di un minimo di 3 specie o varietà arboree delle quali: – almeno il 10% di latifoglie per ogni superficie imboschita, o la meno abbondante delle quali copra almeno il 10% della superficie imboschita totale; – in zone con condizioni pedo-climatiche sfavorevoli (es.: terreni acclivi con profondità limitata, ridotto contenuto di sostanza organica, accentuata siccità estiva), laddove non ci si può aspettare che l’impianto di specie legnose perenni porti alla creazione di una vera e propria superficie forestale secondo la definizione data, può essere concesso un sostegno per l’impianto di altre specie legnose perenni anche arbustive tra quelle elencate.

Rete Natura 2000
Si tratta di una rete ecologica diffusa sull’intero territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. La Rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici (IBA, Important Birds Area). Un elemento innovativo è il riconoscimento dell'importanza di alcuni elementi del paesaggio che svolgono un ruolo di connessione per la flora e la fauna selvatiche (art. 10). Gli Stati membri sono invitati a mantenere o, all'occorrenza, sviluppare tali elementi per migliorare la coerenza ecologica della rete Natura 2000.

Revoca
Il recupero, totale o parziale, del sostegno erogato, in qualsiasi forma (anticipo, acconto, o saldo), ai sensi del Decreto del Ministero delle politiche agricole, ambientali e forestali (Mipaaf) 25 gennaio 2017 e delle disposizioni attuative regionali.