Sottomisura 4.4 A: precisazioni e ulteriori disposizioni per le proroghe previste al paragrafo 19

08/04/2022


Si comunica che, con Determinazione della Sezione Attuazione programmi comunitari per l'agricoltura n. 243 del 08.04.2022, sono state adottate una serie di precisazioni e ulteriori disposizioni relative al paragrafo 19 ‘PROROGHE’ dell’Avviso relativo alla Sottomisura 4.4 - Operazione A 'Sostegno per investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali'.

Nello specifico si dispone che:

  • le richieste di proroga o di ulteriore proroga, debitamente motivate e formulate nel rispetto del paragrafo 19 dell’Avviso, devono essere trasmesse alla Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale – Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) calamitaeagroambiente.psr@pec.rupar.puglia.it e presentate:
    • a) nel caso di prima proroga, esclusivamente qualora il beneficiario dimostri di aver realizzato interventi per i quali è stata sostenuta una spesa pari almeno al 30% della spesa ammessa così come riportata nell’atto di concessione. Per dimostrare di aver realizzato almeno il 30% della spesa ammessa il beneficiario deve presentare, unitamente alla richiesta di proroga, una correlata Domanda di Pagamento (DdP) di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL) nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 17.2 dell’Avviso;
    • b) nel caso di ulteriore proroga, esclusivamente qualora il beneficiario dimostri di aver realizzato interventi per i quali è stata sostenuta una spesa pari almeno al 50% della spesa ammessa così come riportata nell’atto di concessione. Per dimostrare di aver realizzato almeno il 50% della spesa ammessa il beneficiario deve esibire i relativi giustificativi di spesa, ovvero le fatture quietanzate corredate dei bonifici transitati dal conto corrente dedicato;
  • i beneficiari che non hanno richiesto la proroga entro il termine di ultimazione degli interventi stabilito nell’atto di concessione o il termine già differito e comunicato dall’Amministrazione procedente, possono richiedere una proroga a sanatoria che, nel rispetto del paragrafo 19 dell’Avviso, non può eccedere di 12 (dodici) mesi il termine di ultimazione degli interventi riportato nell’atto di concessione;
  • l’Amministrazione procedente istruirà le richieste di proroga nel rispetto di quanto disposto con il presente atto dirigenziale e, all’esito dell’istruttoria, il responsabile del procedimento comunicherà con nota scritta, al beneficiario e per conoscenza al consulente tecnico, il nuovo termine di ultimazione degli interventi oppure il motivo di non accoglimento della richiesta di proroga;
  • qualora non dovesse risultare rispettato quanto disposto con il presente atto l’Amministrazione procedente comunicherà al beneficiario e per conoscenza al consulente tecnico, ai sensi dell’articolo 7 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., l’avvio del procedimento di decadenza dai benefici concessi e darà seguito, se del caso, all’adozione degli adempimenti conseguenti;
  • le richieste di proroga già presentate all’Amministrazione procedente e non ancora evase alla data di adozione del presente provvedimento devono essere istruite nel rispetto di quanto disposto con il presente atto dirigenziale e integrate della documentazione necessaria.
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