Misura 11 (Bando 2022) - Chiarimenti relativi alla compilazione e presentazione delle domande

20/04/2022


Riceviamo e pubblichiamo dal Responsabile di Raccordo delle Misure a Superficie del PSR Puglia 2014-2022

L’Avviso pubblico (Bando 2022) per la Misura 11, approvato con D.A.G. n. 31/2022, prevede che:

  • Al paragrafo 9.1: “…….., ai fini dell’adesione ai nuovi impegni della transizione 2021-2022, in attuazione dell’art. 29 paragrafo 3 del Reg. UE n.1305/2013, come modificato dall’art.7 – comma 3 - Reg. UE n.2220/2020, dovranno essere soddisfatti i seguenti ulteriori requisiti di ammissibilità:
    • h) Per la sottomisura 11.1 - Le superfici dichiarate in domanda non devono aver percepito aiuti per le sottomisure 11.1 e/o 11.2 del PSR Puglia 2014-2020. Le superfici richieste a premio nella domanda di sostegno, devono essere assoggettate/certificate in conversione ai metodi di produzione biologica ai sensi del Reg. UE n. 848/2018, alla data ultima di rilascio della domanda;
    • i) Per la sottomisura 11.2 - Le superfici dichiarate in domanda devono essere certificate con metodo di produzione biologica e risultare in mantenimento, ai sensi del Reg. UE n.848/2018 alla data ultima di rilascio della domanda.
       
  • Al paragrafo 13.3:
    “ I beneficiari della sottomisura 11.2 con impegni in corso derivanti dall’Avviso Pubblico del 2016 (D.A.G. n. 50 del 01/04/2016), che presentano domanda di conferma 2022, per il VII° anno di prolungamento volontario dell’impegno, possono presentare la candidatura al presente Avviso Pubblico. In tal caso gli interessati dovranno presentare:
    • una DdP/conferma impegno 2022 con adesione alla settima annualità della sottomisura 11.2 ai sensi della Determinazione n. 191 dell’11/03/2022, riportante a premio le superfici ammissibili derivanti dalla DdS dell’annualità 2016, e non a premio le restanti superfici.
    • una DdS annualità 2022, per l’adesione al presente Avviso Pubblico, riportante a premio per gli interventi della sottomisura 11.1 e/o 11.2, le superfici non derivanti dalla DdS dell’annualità 2016, e non a premio le superfici”.

Al riguardo si ritiene di dover specificare che:
la Determinazione n.191 del 11/03/2022 di attivazione del prolungamento volontario dell’impegno 2022 prevede che:
I. L’impegno pluriennale, compresa l’eventuale proroga annuale, riguarda l’intera superficie aziendale oggetto di impegno con la domanda di sostegno.
II. Le domande di adesione alla suddetta proroga vengono considerate a tutti gli effetti domande annuali di pagamento a valere sull’impegno originario, prorogato, e sono quindi riconducibili, ai fini della rispettiva ammissibilità, alla superficie che è stata riconosciuta ammissibile nella domanda di sostegno.
III. L’adesione alla proroga degli impegni pluriennali è facoltativa. Pertanto, la mancata presentazione della domanda di proroga non comporta, di per sé, il recupero di quanto percepito per l’originario periodo pluriannuale.
IV. Le domande di adesione alla suddetta proroga vengono considerate a tutti gli effetti domande annuali di pagamento a valere sull’impegno originario, prorogato, e sono quindi riconducibili, ai fini della rispettiva ammissibilità, alla superficie che è stata riconosciuta ammissibile nella domanda di sostegno.
V. Con il prolungamento annuale dell’impegno è consentito il subentro tramite domanda di cambio beneficiario.
VI. Per coloro che aderiscono alla proroga annuale, l’impegno si intenderà rispettato e concluso alla data del 14/05/2023.

Pertanto:

  1. nel caso di adesione al prolungamento 2022, le superfici da inserire a premio sono quelle ammissibili al Bando 2016. Il rilascio di tale domanda di prolungamento degli impegni esclude la presenza della medesima superficie nel caso di adesione al nuovo Bando 2022;
  2. eventuali contemporanee presenze di superfici (particelle) inserite quali intervento a premio, sia nella DdS 2022 e sia nella DdP 2022 , determinerà l’inammissibilità delle superfici interessate, fino all’inammissibilità dell’intera DdS 2022, ai sensi dell’art. 19 del Reg.UE n. 640/2014 e ss.mm.ii - "Sanzioni amministrative in caso di sovradichiarazione".

Si prega pertanto, anche per consentire una celere elaborazione delle domande ammissibili al finanziamento, di attenersi scrupolosamente a quanto riportato nei summenzionati paragrafi dell’Avviso pubblico.

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