Bando Sottomisura 6.1, deliberazione bancaria e pagamento contributo conto interesse: le linee guida

18/12/2020


Sono disponibili, qui di seguito, le linee guida per la presentazione della deliberazione bancaria e per il pagamento del contributo in conto interesse per i beneficiari del bando Sottomisura 6.1 del PSR Puglia. 

In allegato, altresì, il modello editabile ovvero la "Comunicazione di accoglimento" per gli Istituti di credito

Premesse
L’Avviso di cui alla Sottomisura 6.1 “Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori” e Sottomisure/Operazioni comprese nel “Pacchetto Giovani” approvato con DAG n. 248 del 25.07.2016 e pubblicato nel BURP n. 87 del 28.07.2016, così come modificato ed integrato, prevede che la sostenibilità finanziaria degli investimenti deve essere dimostrata per progetti riguardanti la Operazione 4.1.B e/o la Sottomisura 6.4 con volume di investimenti, compreso le spese generali, superiore ad € 150.000,00 e l’importo che l’Istituto di credito deve deliberare in favore del soggetto proponente sotto forma di finanziamento non deve essere inferiore al 75% della quota privata a carico dello stesso (paragrafo 17 dell’Avviso);
Inoltre, alcuni richiedenti hanno chiesto l’erogazione del contributo in conto interesse oppure in forma mista (conto capitale+conto interesse) e/o l’attribuzione del punteggio (8 punti) di cui al Principio 4 dell’Operazione 4.1.B nell’ambito del pacchetto giovani che assegna punti utili per la collocazione in graduatoria a quei soggetti che si sono impegnati ad utilizzare un finanziamento per realizzare gli interventi proposti (paragrafo 15.2 dell’Avviso).
Per quanto innanzi c’è l’esigenza di definire apposite LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DELIBERAZIONE BANCARIA E PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSE.
La deliberazione bancaria altro non è che un finanziamento emesso da un Istituto di credito che deve essere formalizzato esclusivamente con un “contratto di mutuo” oppure con un “prestito”.
Il “contratto di mutuo” o il “prestito” deve essere stipulato secondo le indicazioni fornite con le presenti linee guida.

 

  • Contratto di mutuo o prestito

Il beneficiario deve contrarre con l’istituto di credito prescelto un “mutuo” oppure un “prestito” di durata non superiore a 10 anni.
Nel contratto di mutuo o nel prestito deve essere specificata la Sottomisura e/o l’Operazione del PSR oggetto di finanziamento ed il relativo Avviso pubblico di riferimento. Il contratto deve contenere il piano di ammortamento al fine del calcolo degli interessi per l’intera durata del finanziamento.
Le informazioni che deve contenere il piano di ammortamento sono le seguenti:
-    tasso fisso d’interesse applicato distinto tra Interest Rate Swap (IRS) e spread;
-    durata e numero di rate;
-    data di stipula del contratto di finanziamento;
-    numero di repertorio del contratto di finanziamento, qualora si tratti di mutuo ipotecario.
Per ogni singola rata:
-    quota capitale;
-    quota interessi effettivi applicati in base al contratto di finanziamento stipulato;
-    importo rata totale;
-    capitale residuo;
-    data scadenza rata.
La tipologia di mutuo non deve prevedere un periodo di preammortamento con stipula di due distinti atti (contratto condizionato e definitivo) ma un unico atto di mutuo che preveda nel piano di ammortamento soltanto un preammortamento tecnico. 
L’atto di finanziamento deve essere stipulato in favore del soggetto intestatario della Domanda di Sostegno (DdS) e destinatario del provvedimento di concessione del beneficio.
La copia conforme del contratto deve essere presentata al soggetto istruttore della Regione Puglia.
L’erogazione del mutuo/prestito deve avvenire obbligatoriamente sul conto corrente dedicato intestato al beneficiario ed utilizzato per la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento ai sensi della Sottomisura/Operazione interessata.
L’erogazione del finanziamento sul conto corrente dedicato può avvenire anche in diverse tranche, ma è obbligatorio che l’accredito della prima tranche non sia inferiore al 50% del finanziamento e che avvenga in data antecedente alla presentazione della prima Domanda di Pagamento (DdP) non coperta da garanzia. L’accredito delle successive tranche deve comunque precedere la presentazione della DdP del SALDO del contributo spettante.
Si precisa che le rate del mutuo o prestito possono avere una periodicità mensile/bimestrale/trimestrale … semestrale … annuale posticipata e devono essere rimborsate all’istituto erogante nel rispetto di quanto stabilito nel piano di ammortamento che, tra l’altro, deve riportare l’esatta indicazione della tipologia di ammortamento applicato (francese, italiano, a rimborso unico, etc).
Nel caso in cui il beneficiario abbia già stipulato l’atto di finanziamento in data antecedente alla pubblicazione delle presenti linee guida e, comunque, in data successiva alla presentazione della DdS, lo stesso potrà beneficiare del rimborso degli interessi qualora l’atto di finanziamento abbia le caratteristiche descritte nelle presenti linee guida, oppure sia riconducibile alle stesse con opportune integrazioni documentali (ad esempio dichiarazioni rese dal beneficiario o dai rappresentati dell’Istituto di credito/finanziamento).

 

  • Obbligo di presentazione del finanziamento bancario

I beneficiari del PACCHETTO GIOVANI hanno l'obbligo di produrre il “contratto di mutuo” oppure il “prestito” nei seguenti casi:
-    qualora debbano dimostrare la sostenibilità finanziaria degli investimenti proposti e non si avvalgono della forma alternativa prevista al par. 17 dell’Avviso “Il requisito della sostenibilità finanziaria si intende anche acquisito se entro il termine di 270 giorni dalla data della PEC di invito all’insediamento il giovane richiedente dimostra di aver realizzato parte degli interventi proposti e pagato le relative spese con mezzi propri per un importo non inferiore al 75% della quota privata dell’investimento proposto. Tale spesa deve essere giustificata da fatture quietanzate o altri documenti equipollenti e i relativi pagamenti devono essere transitati totalmente dal conto corrente dedicato.”
-    qualora abbiano chiesto ed ottenuto il punteggio di cui al Principio denominato “Tipologia dell’aiuto/investimento richiesto” che assegna lo specifico punteggio (8 punti) ai richiedenti che hanno chiesto il contributo in c/interesse o in forma mista (c/capitale + c/ interesse).
Il volume di investimento a cui si farà riferimento sarà quello proposto dal richiedente al momento della presentazione del progetto.
L’Istituto di credito può rilasciare una dichiarazione (come da fac-simile allegato) con la quale comunica di aver deliberato in favore del titolare della DdS un finanziamento bancario destinato alla realizzazione del progetto presentato per la partecipazione all’Avviso relativo al PACCHETTO GIOVANI - PSR 2014/2020 della Puglia. La comunicazione dell’Istituto di credito deve essere SOSTITUITA con il “contratto di mutuo” oppure con il “prestito” non appena il beneficiario riceve l’atto di concessione. In questo modo l’Istituto di credito ha la possibilità di valutare il merito creditizio del soggetto proponente sulla base del progetto proposto, ma di concedere il finanziamento sulla base del progetto approvato dalla Regione Puglia.
Non sarà liquidata alcuna DdP di acconto e/o di saldo in favore del beneficiario fino a quando lo stesso non produrrà l’atto di finanziamento nel rispetto delle indicazioni impartite con le presenti linee guida.
In mancanza dell’atto di finanziamento il progetto sarà:
-    escluso dal sostegno se il beneficiario è tenuto a dimostrare la sostenibilità finanziaria degli investimenti;
-    decurtato del punteggio di cui al Principio denominato “Tipologia dell’aiuto/investimento richiesto” e ricollocato in graduatoria se il beneficiario ha chiesto ed ottenuto il relativo punteggio. In quest’ultimo caso non sarà erogato alcun rimborso degli interessi (contributo in c/interesse) e la relativa quota di contributo non sarà sostituita dal contributo in c/capitale.
Il “contratto di mutuo” oppure il “prestito” NON PUÒ in alcun modo essere sostituito con linee di credito alternative (a titolo meramente esemplificativo si fa riferimento a FIDO BANCARIO, SCOPERTO DI C/C, ECC.).

 

  • Rimborso degli interessi (contributo in conto interesse)

Il rimborso degli interessi (contributo in conto interesse) da corrispondere ai beneficiari che hanno l'obbligo di produrre il “contratto di mutuo” oppure il “prestito” avverrà in un’unica soluzione ed in forma attualizzata al momento della presentazione della DdP del SALDO del contributo spettante a valere sulla specifica Sottomisura e/o Operazione.
L’ammontare degli interessi riportati nel piano di ammortamento allegato al “contratto di mutuo” oppure al “prestito” (sommatoria della quota interessi delle n. rate di cui al piano di ammortamento) deve costituire un’apposita voce di spesa della DdP del SALDO.
Prima di quantificare l’ammontare degli interessi da corrispondere al beneficiario il soggetto istruttore della DdP del SALDO deve verificare che il tasso d’interesse applicato nel piano di ammortamento allegato al “contratto di mutuo” oppure al “prestito”, distinto tra Interest Rate Swap (IRS) e spread, non sia superiore a quello massimo consentito, determinato come segue:
-    l’Interest Rate Swap non deve superare il valore dell'IRS (Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni (10V/6M), pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" il giorno della stipula del finanziamento da parte dell'istituto bancario finanziatore;
-    lo spread non deve superare il valore soglia fissato, per ciascun anno solare, con apposita Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) e con riferimento ai finanziamenti bancari erogati alle piccole e medie imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti ai sensi del FERS (a titolo meramente esemplificativo per i contratti di mutuo/finanziamento stipulati nel 2020 lo spread non potrà essere superiore al 5% -500 punti base-, in analogia a quanto stabilito con DGR n. 2459 del 30/12/2019, pubblicata nel BURP n. 17 del 07/02/2020).
Qualora una o entrambe le componenti del tasso d’interesse applicato nel piano di ammortamento presentato dovessero superare i valori soglia innanzi definiti, il soggetto istruttore della DdP del SALDO deve rideterminare il piano di ammortamento utilizzando un tasso di interesse che rispetti detti limiti al fine di espletare correttamente l’istruttoria che porta alla quantificazione dell’ammontare del contributo da corrispondere in conto interesse.
Analogamente qualora il piano di ammortamento abbia una durata superiore a 10 anni (perché stipulato in data antecedente alla pubblicazione delle presenti linee guida) lo stesso sarà ricondotto alla durata massima di 10 anni con le limitazioni innanzi specificate per il tasso di interesse da applicare.
Per quantificare l’ammontare degli interessi (contributo in conto interesse) da corrispondere al beneficiario il soggetto istruttore della DdP del SALDO procederà nel modo seguente:
1)    gli interessi riportati nel piano di ammortamento presentato o rideterminato saranno attualizzati e sommati. Per le operazioni di attualizzazione sarà di riferimento il “tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese” vigente al momento dell’istruttoria della DdP e stabilito con apposito decreto del Ministro dello Sviluppo Economico; 
2)    sarà quantificato il contributo pubblico totale spettante al beneficiario a seguito degli accertamenti di regolare esecuzione degli interventi;
3)    il contributo di cui al punto 2) sarà moltiplicato per la percentuale richiesta in c/interesse desumibile dall’Elaborato Informatico Progettuale (EIP) che non può essere inferiore al 15%;
4)    gli interessi da rimborsare al beneficiario saranno costituiti dall’importo più basso tra il valore definito al punto 1) e quello definito al punto 3).
La procedura innanzi descritta, intesa come ulteriore specificazione di quanto già disposto nell’Avviso, deve essere utilizzata per quantificare l’ammontare degli interessi da corrispondere ai beneficiari allo scopo di semplificare ed uniformare le procedure di rimborso degli interessi in favore dei beneficiari e tenuto conto del notevole lasso di tempo trascorso dal momento della pubblicazione dell’Avviso pubblico.
Il finanziamento bancario può essere assistito da Fondi di Garanzia finanziati dal PSR della Puglia. In tal caso si provvederà a decurtare l’ammontare dell’Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) del prestito garantito dalle altre forme di supporto al fine di non eccedere il massimale di intensità dell’aiuto previsto.
Considerato che in fase di accertamenti finali di regolare esecuzione degli interventi bisogna garantire al soggetto obbligato a presentare il finanziamento il rimborso degli interessi, al beneficiario può essere erogato, a titolo di anticipazione sul contributo concesso + acconto sullo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL), un importo massimo del 90% del contributo in conto capitale indicato nell’Elaborato Informatico Progettuale (EIP). Quest’ultimo non può superare l’85% del contributo totale concesso perché almeno il 15% deve essere riservato al rimborso degli interessi.
 

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