Misure a Superficie (Campagna 2018): comunicazione

12/06/2018



In merito all'Articolo 72 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e Articolo 15, par. 1 bis Regolamento UE 809/2014, 
Agea ha comunicato che le funzionalità sono state attivate sulla base dei criteri descritti di seguito riportati.

  1. L'azienda deve presentare una domanda di pagamento ai sensi dell'art. 72 del Regolamento UE 1306/2013 come conferma per ciascuna domanda/misura presentata nel 2017.
  2. All'atto della compilazione della domanda, il sistema effettua un riscontro rispetto all'ultimo fascicolo validato. Il controllo prevede che la superficie nell'ultimo fascicolo validato non abbia una superficie agricola inferiore a quella richiesta a premio nella domanda 2017.
  3. Nel caso in cui l'azienda non abbia presentato domanda nell'anno 2017 (ad esempio sia necessario aderire ad un nuovo impegno per le misure pluriennali), non è consentita la presentazione di una domanda ai sensi dell'art. 72 del Regolamento UE 1306/2013. È necessario presentare una domanda ordinaria di sostegno/pagamento.
  4. Nel caso in cui l'azienda intenda aumentare la superficie che si intende sottoporre ad impegno, rispetto a quella inizialmente impegnata, non è consentita la presentazione di una domanda ai sensi dell'art. 72 del Regolamento UE 1306/2013. È necessario presentare una domanda ordinaria.
  5. Non è consentita la presentazione di una domanda art. 72 Regolamento UE 1306/2013 nel caso in cui per l'impegno che si intende confermare sia già presente una domanda 2018 ordinaria in fase di compilazione, stampa o rilascio.
  • Fasi:
    A) Presentazione domanda art. 72 Regolamento UE 1306/2013 entro il 15 giugno 2018.
    B) Comunicazione degli esiti dei controlli preliminari ai sensi dell'art. 15 del Regolamento 809/2014 mediante comunicazione formale e relativi elenchi ai CAA successivamente al 1 giugno 2018.
    C) Le aziende, in relazione agli esiti dei controlli preliminari, presentano domanda di modifica ai sensi dell'art. 15, par. 1 bis Regolamento UE 809/2014. La domanda ai sensi dell'art. 15, par. 1 bis Regolamento UE 809/2014 deve essere presentata improrogabilmente entro il 20 luglio 2018.
    D) In nessun caso la presentazione della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15, par. 1 bis Regolamento UE 809/2014 può comportare una modifica all'impegno inizialmente assunto.
     
  • Consulente PAN
    Si comunica che, qualora non risulti presente il nominativo del Consulente PAN nell'elenco riportato a sistema, è necessario inviare all'indirizzo email r.zecca@regione.puglia.it i seguenti dati: numero, abilitazione, cognome, nome, codice fiscale,
Condividi linkedin whatsapp